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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur) ha pubblicato le Faq sull’alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori, anche nei licei, dalla L. 107/2015.
Tra le risposte fornite si segnala che gli studenti sono equiparati ai lavoratori ai sensi del T.U. sicurezza e che, quindi, sono soggetti a sorveglianza sanitaria, che potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.
Formazione dello studente lavoratore
Lo studente dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. La formazione è onere del datore di lavoro/soggetto ospitante, che potrà, se non è in grado di assicurarla, delegare la scuola a impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente, secondo le disposizioni definite nella Convenzione sottoscritta con la scuola.
Non si applicano le disposizioni sulla tutela al lavoro dei fanciulli e degli adolescenti perché non si tratta di rapporti di lavoro.
Profili Inail
Con la circolare n. 44/2016, l’Inail ha diffuso le istruzioni sul regime assicurativo e la trattazione degli eventi lesivi occorsi agli studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro, precisando che gli studenti hanno copertura assicurativa anche per i rischi connessi all’attività di lavoro in cui sono impegnati, attuata mediante la gestione per conto dello Stato, per gli studenti delle scuole statali, mentre per gli studenti delle scuole non statali mediante il versamento di un premio speciale unitario, previa comunicazione, tramite l’apposito servizio on line “Regolazione Alunni” del numero degli alunni e studenti che partecipano a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro o a progetti di alternanza scuola lavoro.
Di conseguenza, gli infortuni occorsi durante i periodi di alternanza scuola lavoro sono indennizzabili. L’obbligo di effettuare le denunce ricade sul dirigente scolastico, salvo che sia diversamente stabilito nella convenzione.
01/09/2017